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Statuto

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Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico

Fondazione DPR 13/2/1985

Art.1 - Costituzione

E’ costituito con sede in Roma L’ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO

Art. 2 - Scopi

La Fondazione, che non ha fini di lucro, opera nel campo degli audiovisivi e della multimedialità per favorire la conoscenza storica, la costruzione, la comunicazione e la trasmissione della memoria collettiva del lavoro, del movimento operaio e della vita sociale.

In particolare essa si propone:

                        - la ricerca, la raccolta, la conservazione e l’organizzazione di materiali audiovisivi e multimediali storici, di repertorio, di attualità, documentari, di ricostruzione narrativa (cinematografici, videomagnetici, e comunque su qualsiasi tipo di supporto, fotografici, sonori, grafici, etc.)

                        - la diffusione, la distribuzione, la conoscenza e l’uso collettivo di tali materiali;

                        - lo studio, l’analisi e l’elaborazione di tali materiali;

                        - la promozione e il riconoscimento del materiale audiovisivo e multimediale quali beni culturali.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione può, nel rispetto della propria autonomia:

- realizzare, acquistare, scambiare e distribuire i materiali oggetto della sua attività;

- utilizzare i propri materiali - sia nella loro integrità originale, sia nella loro selezione ­per l’approntamento di prodotti audiovisivi e multimediali da diffondere nei circuiti italiani e stranieri;

-promuovere in particolare l’uso dei documenti audiovisivi e multimediali anche al di fuori dei circuiti dedicati in tutte le occasioni di dibattito, confronto e produzione di conoscenza;

- effettuare tali operazioni di utilizzazione sia in proprio che affidandole a strutture produttive e distributive pubbliche e private, anche attraverso forme di collaborazione, di coproduzione, ecc.;

                        - curare pubblicazioni, anche periodiche;

                        - promuovere o partecipare a iniziative, convegni, seminari, manifestazioni pubbliche;

                        - dar vita a iniziative organiche (anche coordinate con altri enti pubblici o privati) di

formazione, ricerca e di sperimentazione; - organizzare corsi di formazione culturale e professionale nel settore audiovisivo;

- costituire laboratori di sperimentazione e di specializzazione;

- sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali e organismi associativi di base italiani e stranieri e in particolare con istituzioni scolastiche e universitarie;

- aderire ad associazioni audiovisive e multimediali, nazionali e internazionali, pubbliche

o private;

                        - promuovere forme di coordinamento e collegamento, anche di tipo consortile e associativo, con archivi, strutture audiovisive e multimediali, etc. e/o aderire a quelli già esistenti;

                        - istituire sedi, filiali, succursali e rappresentanze anche in altre località, in Italia e all’estero;

                        - costituire persone giuridiche e strutture operative con istituzioni pubbliche e private finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari;

                        - svolgere inoltre ogni attività, compiere ogni altro atto, che siano connessi o comunque servano al raggiungimento degli scopi. La Fondazione potrà compiere con l’oggetto sociale tutte le operazioni finanziarie, bancarie, mobiliari e immobiliari.

In considerazione del ruolo svolto da Cesare Zavattini nella costituzione della Fondazione e poi come suo primo presidente per molti anni, tra gli scopi primari della Fondazione rientra la valorizzazione della figura complessiva e di tutta l’opera di Cesare Zavattini, così importante nella cultura italiana e internazionale, con particolare riferimento alle attività filmiche e a una comunicazione audiovisiva democratica.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è così costituito: a) da tutti i beni mobili descritti nel documento allegato con lettera “B” all’atto costitutivo; b) da ogni altro bene mobile e immobile acquisito e da acquisire a qualsiasi titolo dalla

Fondazione. I proventi della Fondazione sono costituiti: a1) dai corrispettivi per la utilizzazione di tutte le opere e i materiali audiovisivi e multimediali concessi dalla Fondazione a terzi;

b1)       da proventi derivanti dall’effettuazione di studi, ricerche e pubblicazioni, e da altre iniziative culturali; nonché da proventi derivanti dalla produzione e commercializzazione di opere e materiali audiovisivi e multimediali;

c) dai contributi di persone fisiche e giuridiche pubblici e privati.

Art. 4 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione: 1) l’Assemblea dei Garanti 2) il Presidente 3) il Consiglio di Amministrazione 4) il Collegio dei revisori dei conti. Salvo l’Assemblea dei Garanti, che ha carattere permanente, gli altri organi durano tre

anni a far data dalla loro elezione.

Art. 5 - Assemblea dei Garanti

L’Assemblea dei Garanti è composta dai Garanti di diritto e dai Garanti ordinari.
Sono Garanti di diritto coloro i quali tra i Garanti fondatori, come elencati nell’atto

costitutivo della Fondazione, sono attualmente membri dell’Assemblea dei Garanti. La qualifica di Garante di diritto non si perde se non per recesso scritto dello stesso. Sono Garanti ordinari le persone fisiche o giuridiche che possiedono analoga qualifica al

31 dicembre dell’anno solare precedente.

E’ ammesso l’ingresso di non più di dieci nuovi Garanti ordinari nel triennio del mandato elettivo, purché: a) siano presentati da almeno due Garanti di diritto od ordinari; b) il loro ingresso sia approvato a maggioranza dall’Assemblea dei Garanti.

La qualifica di Garante ordinario si perde per recesso scritto o automaticamente in caso di assenza a più di tre Assemblee ordinarie e statutarie consecutive dei Garanti nell’arco del triennio del mandato elettivo.

L’Assemblea dei Garanti delibera in ordine alle indicazioni e ai criteri di massima ai quali dovrà conformarsi l’attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi istituzionali.

Essa: -elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione; -nomina due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti sulla base

della normativa vigente; -dichiara decaduti dalla qualifica di Garante i Garanti ordinari e ratifica il recesso dei

Garanti di diritto;

L’Assemblea dei Garanti è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno per deliberare: a) sulla relazione consuntiva e sul bilancio consuntivo chiuso il 31 dicembre; b) sulla relazione preventiva e sul bilancio preventivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione consuntiva dovranno essere approvati entro il mese di aprile; il bilancio preventivo e la relazione preventiva dovranno essere approvati entro il mese di novembre.

L’Assemblea dei Garanti è convocata con avviso scritto trasmesso a mezzo posta o anche a mano almeno quindici giorni prima dell’adunanza. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza nonché della data dell’eventuale seconda convocazione, da tenersi ad almeno un giorno di distanza dalla prima, e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà dei membri e in seconda convocazione con la presenza di un quarto dei Garanti, compresi quelli rappresentati per delega, fatta eccezione per la delibera di cui all’ultimo comma di questo articolo.  L’Assemblea chiamata al rinnovo delle cariche è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei Garanti compresi quelli rappresentati per delega, anche nelle convocazioni successive alla prima.

L’Assemblea dei Garanti è presieduta dal Presidente della Fondazione e, in caso di sua assenza, dal Consigliere delegato; in caso di assenza di entrambi da quel Garante designato dagli intervenuti. Il Direttore generale, che partecipa alle Assemblee senza diritto di voto, è responsabile della verbalizzazione delle sedute e in caso di sua assenza o impedimento l’Assemblea provvede a designare il responsabile della verbalizzazione.

Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; per quelle relative alla elezione del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà a scrutinio segreto.

I membri dell’Assemblea dei Garanti possono essere muniti di non più di due deleghe conferite da altri Garanti; le deleghe non possono essere attribuite al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea dei Garanti può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta di almeno un decimo dei suoi componenti.

Le modifiche al presente statuto sono deliberate dall’Assemblea dei Garanti con la presenza dei due terzi dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e devono essere approvate dall’autorità governativa nelle forme indicate nell’art. 12 del Codice civile.

Art. 6 - Presidente

E’ eletto dal Consiglio d’Amministrazione tra i Consiglieri Garanti, con il voto favorevole di almeno cinque dei suoi componenti, nella seduta d’insediamento del Consiglio stesso;  dura in carica tre anni.

Egli presiede e convoca l’Assemblea dei Garanti e presiede e convoca il Consiglio di amministrazione formulando i rispettivi ordini del giorno.

Nel perseguimento dei fini istituzionali ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio; egli autonomamente nomina procuratori alle liti.

Adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva e, comunque, non oltre 30 giorni dall’adozione del provvedimento.

Dopo la sua scadenza, prosegue il suo mandato solo per l’ordinaria amministrazione sino alla nomina del Presidente successivo.

Il Presidente può delegare un membro del Consiglio d’Amministrazione a sua scelta a rivestire temporaneamente tutte o parte delle sue attribuzioni (Consigliere delegato).

Art.7 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall’Assemblea dei Garanti ed è composto da sette membri compreso il Presidente.

I Consiglieri possono essere rieletti per non oltre 3 mandati consecutivi.

Esso ha durata di tre anni ed è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Possono far parte del Consiglio d’Amministrazione non più di due membri esterni all’Assemblea dei Garanti.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la direzione culturale, scientifica e amministrativa della Fondazione .

Esso:

1                    elegge il Presidente, scegliendolo al suo interno;

2                    conferisce e revoca l’incarico di Direttore generale;

3                    può presentare all’Assemblea dei Garanti la candidatura a Presidente Onorario della Fondazione di una personalità tra i Garanti che si sia distinta per meriti scientifici, culturali o artistici. Inoltre:



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