Lo Statuto

 

Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico

Fondazione ETS con DPR 13/2/1985

Statuto

ART. 1
GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO
1.1 È costituita una fondazione denominata “Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS”.
1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.
1.3 A seguito dell’iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione “Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS” (AAMOD ETS).

 

ART. 2
SEDE
La Fondazione ha sede in Roma, all’indirizzo determinato con delibera del
Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

 

ART. 3
SCOPI E ATTIVITÀ
3.1 La Fondazione ha lo scopo di operare nel campo degli audiovisivi e della
multimedialità per favorire la conoscenza storica, la costruzione, la
comunicazione e la trasmissione della memoria collettiva del lavoro, del
movimento operaio e della vita sociale, tutelando e valorizzando il proprio
patrimonio archivistico.
3.2 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, così come previste dall’articolo 5 del Codice del Terzo Settore alle lettere:
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di
interesse sociale con finalità educativa;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della
nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3.3 A completamento delle attività di interesse generale, si specifica inoltre che la Fondazione in particolare opera per:
a) la ricerca, la raccolta, la conservazione e l’organizzazione di materiali
audiovisivi, multimediali e crossmediali su supporto cinematografico,
videomagnetico, fotografico, sonoro, grafico e di qualsiasi altro tipo, inventato o da inventare;
b) la diffusione, la distribuzione, la conoscenza, l’uso collettivo, lo studio, l’analisi e  l’elaborazione di tali materiali;
c) la promozione e il riconoscimento dei materiali audiovisivi, multimediali e crossmediali quali beni culturali;
d) la promozione dell’uso dei materiali audiovisivi, multimediali e crossmediali anche al di fuori dei circuiti dedicati in tutte le occasioni di dibattito, confronto e produzione di conoscenza;
e) la promozione del riuso dei materiali audiovisivi, multimediali e crossmediali in nuove opere;
f) la promozione, anche in considerazione del ruolo svolto da Cesare Zavattini nella costituzione della Fondazione, della sua figura e della sua opera, con particolare riferimento alle attività filmiche e a una comunicazione audiovisiva
democratica.
g) la promozione del cinema e dell’audiovisivo con particolare riferimento
all’educazione all’immagine. 3.4 Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione, nel rispetto della propria autonomia, opera per:
a) realizzare, acquistare, scambiare, produrre e distribuire in proprio o con altri, i materiali oggetto della sua attività;
b) utilizzare i propri materiali – sia nella loro integrità originale, sia in forma parziale – per realizzare e diffondere a livello nazionale e internazionale prodotti audiovisivi, multimediali e crossmediali;
c) effettuare tali operazioni di utilizzazione sia in proprio sia affidandole a
strutture produttive e distributive pubbliche e private, anche attraverso forme di collaborazione, di coproduzione, di partecipazione;
d) realizzare e curare pubblicazioni, anche periodiche, su supporto a stampa, digitale, sul web e di qualunque altro genere;
e) promuovere o partecipare a convegni, seminari, manifestazioni pubbliche e altre iniziative;
f) dar vita ad attività nel settore audiovisivo, multimediale e crossmediale, in proprio o coordinate con altri enti pubblici o privati, di formazione, ricerca, aggiornamento professionale, anche attivando laboratori di sperimentazione e produzione;
g) sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali e
organismi associativi di base italiani ed esteri, istituzioni scolastiche, universitarie e formative;
h) aderire ad associazioni nel campo del cinema, dell’audiovisivo, della
multimedialità e della crossmedialità, nazionali e internazionali, pubbliche o private;
i) promuovere forme di coordinamento e collegamento, anche di tipo consortile e associativo, con archivi, cineteche, mediateche, soggetti che operano nella filiera del cinema, dell’audiovisivo, della multimedialità e della crossmedialità e aderire a quelli già esistenti;
l) istituire altre sedi, filiali, succursali e rappresentanze in Italia e all’estero;
m) costituire persone giuridiche e strutture operative in proprio o d’intesa con istituzioni pubbliche e private finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari;
n) svolgere ulteriori attività connesse che servano al raggiungimento degli scopi.
3.5 La Fondazione potrà compiere con l’oggetto sociale tutte le operazioni
finanziarie, bancarie, mobiliari e immobiliari.

 

ART. 4
ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI
4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente
art. 3, anche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017, tra cui:
– attività di concessione di diritti di utilizzazione di documenti cinematografici e audiovisivi;
– attività di produzione, postproduzione, distribuzione cinematografica e
audiovisiva;
– attività di proiezione cinematografica;
– attività programmazione e trasmissione televisiva e radiofonica;
– attività di edizione di libri, riviste, periodici;
– attività produzione di software, applicazioni, portali e siti web;
– attività di formazione professionale, artistica e culturale;
4.2 Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5
PATRIMONIO
5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento dei suoi scopi e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5.2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione pari ad Euro 3.978.704,00 (tremilioninovecentosettantottomilasettecentoquattro e zero centesimi) e comunque non inferiore a quanto previsto nell’art. 22 del Codice del Terzo settore ed è incrementabile da:
a) successivi conferimenti di denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Garanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
b) beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
c) rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
d) eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano
espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
e) eventuali contributi attribuiti dall’Unione europea, dallo Stato, da enti
territoriali o da altri organismi ed enti pubblici o privati, nazionali ed esteri.
f) apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o
immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in
qualsiasi forma effettuati dai Garanti o da terzi senza espresso vincolo di
imputazione al fondo di dotazione;
g) ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
h) beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6
ESERCIZIO FINANZIARIO
6.1 L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di
ciascun anno.
6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno l’Assemblea dei Garanti approva il bilancio di esercizio dell’anno precedente, redatto in conformità a quanto previsto nell’art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo settore.
6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione, eventualmente resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite; solo per la differenza, gli avanzi di gestione saranno impiegati per il potenziamento delle attività della Fondazione, per l’acquisto di beni strumentali, per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7
COMPONENTI DELLA FONDAZIONE
7.1 I componenti della Fondazione sono detti Garanti e si dividono in Garanti fondatori e Garanti ordinari.
I Garanti fondatori, elencati nell’atto costitutivo della Fondazione e attualmente componenti dell’Assemblea dei Garanti sono Garanti di diritto. La qualifica di Garante di diritto non si perde se non per recesso scritto o per decesso.
Sono Garanti ordinari le persone fisiche o giuridiche che possiedono analoga qualifica al 31 dicembre dell’anno solare precedente. È ammesso l’ingresso di non più di dieci nuovi Garanti ordinari nel triennio del mandato elettivo del Consiglio di amministrazione, purché: a) siano presentati da almeno due Garanti;
b) il loro ingresso sia approvato a maggioranza dall’Assemblea dei Garanti.
La qualifica di Garante ordinario si perde per recesso scritto o automaticamente in caso di assenza consecutiva a più di tre Assemblee dei Garanti o per decesso.
7.2 I componenti della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni. L’esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d’ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo. Il componente può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il componente che, successivamente all’esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà, con delibera assunta a maggioranza assoluta dell’Assemblea dei Garanti, perdere la sua qualifica di Garante della Fondazione. In ogni caso il componente della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 8
ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione:
1) l’Assemblea dei Garanti
2) il Presidente
3) il Consiglio di Amministrazione
4) l’Organo di Controllo (Sindaco Unico o Collegio dei Sindaci) e Revisore legale dei Conti.
Gli organi della Fondazione, ad eccezione dell’Assemblea dei Garanti, hanno
durata limitata e sono di natura elettiva.

ART. 9
ASSEMBLEA DEI GARANTI
9.1 L’Assemblea dei Garanti costituisce il consiglio di indirizzo della Fondazione ed è composta dai Garanti fondatori e dai Garanti ordinari.
9.2 L’Assemblea dei Garanti delibera in merito alle indicazioni e ai criteri generali ai quali dovrà conformarsi l’attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi istituzionali. A tal fine:
– elegge, determinandone l’eventuale compenso, i componenti del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti del presente Statuto, ne determina il numero;
– nomina, su proposta di almeno due Garanti della Fondazione, l’organo di
controllo, anche monocratico, determinandone il compenso;
– nomina, su proposta di almeno due Garanti della Fondazione, il Revisore legale dei Conti, determinandone il compenso;
– dichiara decaduti i Garanti ordinari a norma di Statuto e ratifica il recesso dei Garanti fondatori.
9.3 L’Assemblea dei Garanti approva gli obiettivi ed i programmi della
Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione, eventualmente integrati da proposte di altri Garanti, e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. È convocata dal Presidente almeno due volte l’anno per deliberare: a) sulla relazione consuntiva e sul bilancio d’esercizio; b) sul piano di attività e sul bilancio preventivo.
Il bilancio d’esercizio e la relazione consuntiva dovranno essere approvati entro il mese di aprile; il bilancio preventivo e la relazione preventiva dovranno essere approvati entro il mese di novembre.
L’Assemblea può essere inoltre convocata periodicamente per i necessari
aggiornamenti sulle attività e sul contesto generale.
9.4 L’Assemblea dei Garanti:
approva il regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione relativo alle
norme elettorali degli organi elettivi.
delibera le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell’aggiornamento disposto al comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della
Fondazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla competenza dell’Assemblea.
9.5 L’Assemblea dei Garanti è convocata con avviso scritto, trasmesso a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all’informazione di tutti i componenti, almeno quindici giorni prima dell’adunanza.
L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo
dell’adunanza nonché della data dell’eventuale seconda convocazione, da tenersi ad almeno un giorno di distanza dalla prima, e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà dei Garanti e in seconda convocazione con la presenza di un quarto dei Garanti, compresi quelli rappresentati per delega, fatta eccezione per le Assemblee convocate per il rinnovo delle cariche elettive e le Assemblee convocate per le modifiche dello Statuto.
9.6 L’assemblea dei Garanti può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
9.7 Le riunioni sono presiedute dal Presidente della fondazione o, in caso di sua
assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal garante più anziano. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e da un segretario dalla stessa nominato.
9.8 Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; per quelle relative alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà a scrutinio segreto. I componenti dell’Assemblea dei Garanti possono essere muniti di non più di due deleghe conferite da altri Garanti; le deleghe non possono essere attribuite al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea dei Garanti può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta di almeno un decimo dei suoi componenti.
9.9 L’Assemblea chiamata al rinnovo delle cariche è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei Garanti compresi quelli rappresentati per delega, anche nelle convocazioni successive alla prima.
9.10 Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea dei Garanti con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell’art. 90 del Codice del Terzo Settore, i controlli di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati dall’Ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 10
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
10.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 o da 5 o da 7 (da tre o da cinque o da sette) componenti compreso il Presidente, ed è eletto dall’Assemblea dei Garanti ai sensi dell’art. 26 del Codice del Terzo settore (commi quarto e ultimo);
Possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione componenti esterni
all’Assemblea dei Garanti, purché in numero inferiore alla metà del numero dei componenti del Consiglio stesso (1 se 3; 2 se 5; 3 se 7).
Possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione anche collaboratori stabili o dipendenti della Fondazione. I dipendenti della Fondazione eventualmente presenti nel Consiglio non ricevono compensi per tale mansione ma possono ricevere eventuali rimborsi delle spese sostenute in ragione dell’ufficio e dimostrate.
10.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all’approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere eletti per un massimo di 3 mandati consecutivi.
L’Assemblea, costituita con la presenza di almeno la metà dei Garanti, può
deliberare una deroga al limite dei tre mandati consecutivi, su proposta di
almeno un decimo dei Garanti ed in presenza di un giustificato motivo. Tale
deroga può consentire ai consiglieri eventualmente rieletti un solo ulteriore
mandato consecutivo.
10.3 Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, decade dal Consiglio di Amministrazione.
10.4 Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato prima della scadenza del suo mandato da una delibera dell’Assemblea dei Garanti, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno metà dei Garanti compresi quelli rappresentati per delega, anche nelle convocazioni successive alla prima.
10.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del
Consiglio di Amministrazione, essi saranno sostituiti dai primi tra i non eletti e in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
10.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
A tal fine:
predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente
all’approvazione dell’Assemblea dei Garanti; predispone il bilancio di esercizio e la relazione consuntiva; predispone, nel rispetto del presente Statuto, il regolamento relativo alle norme elettorali degli organi elettivi della Fondazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Garanti; predispone il regolamento relativo alle norme elettorali degli organi elettivi della Fondazione da sottoporre all’Assemblea dei Garanti.
Definisce, ove ritenuto opportuno, i regolamenti relativi all’organizzazione, al funzionamento e all’erogazione dei servizi della Fondazione.
compie ogni atto utile o necessario per l’amministrazione e il funzionamento della Fondazione; delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi; individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
può nominare un consiglio scientifico, con funzione consultiva, del quale definisce qualifiche, eventuali compensi, compiti, natura e durata dell’incarico; può sottoporre all’Assemblea dei Garanti la candidatura a Presidente Onorario della Fondazione di una personalità tra i Garanti che si sia distinta per meriti scientifici, culturali o artistici.
10.7 Il Consiglio di Amministrazione nomina un organismo esecutivo, composto da una o più persone, determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell’incarico. Tale funzione può essere assolta da personale dipendente della Fondazione.
10.8 Il Consiglio di Amministrazione nomina una segreteria amministrativa,
determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell’incarico. Tale funzione può essere assolta da personale dipendente della Fondazione.
10.9 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti. Può individuare ruoli, costituire commissioni o comitati per specifiche aree di attività, attribuendo i poteri necessari e revocandoli, a suo insindacabile giudizio.
10.10 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d’iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all’informazione di tutti i componenti.
10.11 Le riunioni del Consiglio di Amministrazioni possono essere svolte anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
10.12 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il parere del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente Vicario.
10.13 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi le presiede e dal segretario, nominato tra i consiglieri. Il verbale deve essere approvato dal Consiglio stesso al termine della riunione o nella seduta successiva.
10.14 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’ufficio e dimostrate. Può spettare un compenso in ragione della mansione se così determinato dall’Assemblea dei Garanti.

ART. 11
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE VICARIO
11.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti e a
maggioranza assoluta degli stessi il Presidente della Fondazione.
11.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con facoltà usufruire di un’assistenza legale.
11.3 Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e
private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
11.4 Il Presidente presiede e convoca l’Assemblea dei Garanti e presiede e
convoca il Consiglio di amministrazione formulando i rispettivi ordini del giorno.
11.5 Il Presidente adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva all’adozione del provvedimento.
11.6 In caso di assenza o impedimento, il Presidente può essere sostituito da un Vice Presidente Vicario, nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

ART. 12
ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI
12.1 L’organo di controllo è composto da un Sindaco unico o un collegio dei Sindaci composto da un minimo di tre a un massimo di cinque persone
nominato/i dall’Assemblea dei Garanti ed è scelto/i tra persone iscritte nel
registro dei Revisori Legali.
12.2 Al Sindaco Unico o al collegio dei Sindaci si applica quanto previsto
nell’art.30 e 31 del Codice del Terzo Settore.
12.3 Nei casi previsti dalla legge l’Assemblea dei Garanti nomina anche un
revisore legale dei conti o un Collegio dei Revisori a cui si applica la disciplina dell’art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore. Un componente è designato dal Ministero della Cultura.

ART. 13
ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE
In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell’Assemblea dei Garanti, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell’Ufficio di cui all’art. 45 del Codice del Terzo Settore.

ART. 14
CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle norme di legge vigenti in materia.

 

Roma, 1° febbraio 2024